IL DELITTO DI PERCOSSE E QUELLO DI LESIONE PERSONALE: ELEMENTI DIFFERENZIATIVI

Percosse. Le percosse e le lesioni personali costituiscono i delitti che offendono l'integrità fisica o psichica della persona e formano due specie autonome di reato, differenziandosi per vari caratteri.

Art. 581 c.p. - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo di un altro reato.

La percossa si può definire, perciò, un atto violento privo di conseguenze lesive.

L'elemento psicologico è rappresentato dalla consapevole volontà di percuotere taluno; il delitto colposo di percosse non è previsto dal c.p.

L'atto di percuotere implica una condotta commissiva. Per una condotta omissiva può rispondere, in concorso, chi non ha impedito che altri percuotessero taluno, pur avendo il dovere giuridico di evitare tale fatto.

La condotta consiste nel trascendere alle vie di fatto esercitando una violenza fisica su parti corporee della persona altrui. L'atto di percuotere, ossia di colpire, urtare, battere, picchiare e simili, indica una precisa modalità d'azione e individua una condotta tipica, onde le percosse costituiscono un reato a forma vincolata (la lesione personale è invece a forma libera); i mezzi di offesa possono essere naturali (mani, piedi, ecc.) oppure altri mezzi contundenti (sassi, bastoni, fruste, libri).

L'evento s'immedesima con l'azione, il reato di percosse è un reato di pura condotta o formale. Gli effetti della percossa infatti possono essere totalmente assenti, oppure essere costituiti da una sensazione dolorosa, una reazione vasomotoria senza edema o ecchimosi, spavento e collera, che si dileguano in poco tempo.

Il delitto di percosse non sussiste se fa parte integrante di reati più complessi, come la violenza carnale (art. 519 c.p.) o la rapina (art. 628 c.p.).

Al delitto di percosse si applicano le aggravanti e le attenuanti comuni (artt. 61 e 62 c.p.); il delitto stesso è sempre perseguibile a querela dell'offeso e il medico è esonerato dal referto.

Lesione personale. In base all'elemento soggettivo il codice prevede la lesione personale dolosa e la lesione personale colposa.

Lesione personale dolosa. art. 582 c.p. - Chiunque cagiona a qualcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Il dolo è generico e consiste nella volontà e nella coscienza di offendere con la propria azione od omissione l'incolumità altrui, analogamente al reato di percosse.

La condotta non richiede determinate modalità, purchè sia idonea a cagionare la lesione dell'integrità psico-fisica.

I mezzi, come per l'omicidio, sono materiali o immateriali, diretti o indiretti, impiegati con azione commissiva o lasciati agire per comportamento omissivo.

L'evento è rappresentato dalla malattia fisica o psichica della persona offesa, riconducibile con nesso causale alla condotta del soggetto agente.

La consumazione del delitto avviene con la comparsa della malattia. Il tentativo è possibile e si desume dalle circostanze del fatto, dal tipo di mezzi usati e dal loro modo d'impiego.

DIFFERENZE TRA PERCOSSA E LESIONE PERSONALE

CARATTERI PERCOSSA LESIONE PERSONALE

Intenzione: dolosa dolosa o colposa

Azione: commissiva commiss. od omiss.

Mezzi: traumi contusivi di ogni tipo

Evento: nessuna malattia malattia

Procedibilità: a querela a querela o d'ufficio

referto: esenzione esenzione o obbligo

Mandato di cattura: non emesso non emesso o facoltativo

o obbligatorio

Pena: recl. o multa recl. (dolosa); recl.

o multa (colposa)

Altri caratteri: reato a forma reato a forma libera

vincolata e di reato di evento

pura condotta

Gradi della lesione personale dolosa. Il codice penale in base al disposto degli art. 582 e 583 permette di distinguere:

1) lesione personale lievissima: la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni; non concorre alcuna delle circostanze di cui agli art. 583 e 585 c.p., ad eccezione di quella del vincolo di parentela.

E' perseguibile a querela dell'offeso, non richiede referto da parte del medico ed è punita con la reclusione da 3 mesi a tre anni.

2) lesione personale lieve: la malattia dura da 20 a 40 giorni.

E' perseguibile d'ufficio, il referto è obbligatorio, il mandato di cattura è facoltativo e la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni.

3) lesione personale grave: la malattia o la incapacità ad attendere alle proprie occupazioni supera i 40 giorni oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo.

E' perseguibile d'ufficio, il referto è obbligatorio, il mandato di cattura è facoltativo, la pena è della reclusione da 3 a 7 anni.

4) lesione personale gravissima: la malattia è certamente o probabilmente insanabile oppure vi è stata la perdita di un senso oppure la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

E' perseguibile d'ufficio, il referto ed il mandato di cattura sono obbligatori, la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

Lesione personale dolosa aggravata. Oltre alle aggravante biologiche che fanno distinguere per gradi le lesioni dolose, vi sono le aggravanti giuridiche:

a) le aggravanti speciali previste anche per l'omicidio doloso agli artt. 576-577, con esclusione del vincolo di parentela che la legge 26/1763, n. 24 ha abrogato per favorire le riconciliazioni familiari;

b) le aggravanti speciali previste per l'omicidio preterintenzionale all'art. 585, quando il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive;

c) le aggravanti comuni, di cui all'art. 61, in quanto applicabili.

Lesione personale colposa. Art. 590 c.p. - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi..., se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni ...

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi ... per lesioni gravissime ... da sei mesi a due anni...

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (art. 120, 336 c.p.p.), salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

1) lesione colposa semplice: la malattia non dura più di 40 giorni.

2) lesione colposa grave: la malattia è di durata superiore ai 40 giorni oppure vi è stato pericolo di vita per la persona offesa oppure si è prodotto un indebolimento permanente ad un senso o ad un organo.

3) lesione colposa gravissima: la malattia è certamente o probabilmente insanabile oppure vi è stata la perdita di un senso oppure la perdita dell'uso di un organo o la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita della capacità di procreare oppure una permanente grave difficoltà della favella oppure la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Le pene sono aumentate se le lesioni gravi o gravissime sono commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2 Legge 11/5/66, n. 296).

Alla lesione colposa non sono applicabili le aggravanti speciali, ma solo le comuni (art. 61); sono applicabili inoltre le attenuanti comuni (art. 62), tra cui il concorso determinante della persona offesa, il ravvedimento attivo e spontaneo del colpevole o il risarcimento del danno prima del giudizio; si applicano inoltre le attenuanti generiche (art. 62-bis).

Lesione personale conseguente ad altro delitto. In un gruppo di reati la lesione personale è una conseguenza non voluta dal colpevole, a lui addebitata a titolo di responsabilità oggettiva.

In questi casi la condotta è punita di per sè, indipendentemente dal verificarsi della lesione personale, la quale rappresenta la conseguenza aggravante non voluta, inoltre il reo risponderà anche della lesione personale o dell'omicidio preterintenzionale.

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI

AUTONOME CONSEGUENTI AD ALTRO DELITTO

Lesione dolosa Lesione colposa Rissa

lievissima semplice Duello

lieve grave Abbandono di minori/incapaci

grave gravissima Omissione di soccorso

gravissima Interruz. della gravidanza

Abuso dei mezzi di correz.

Maltrattamenti in famiglia

Da altro delitto doloso